In questa pagina le comunicazioni ufficiali del Giudice sportivo per la stagione LIF 2011/2012.
PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO (DA CAMPIONATO 2012/2013)
SULLA BANCA (Nei primi 30 giorni l’interesse da restituire non potrà mai essere inferiore a 4 FM)
IN PRATICA:
ART. 55 COMMA 5
La restituzione della somma ricevuta potrà avvenire anche lo stesso giorno in cui è stato richiesta e ottenuta, ma al capitale ricevuto dovrà aggiungersi 1 fm.
DIVENTA
La restituzione della somma ricevuta potrà avvenire anche lo stesso giorno in cui è stato richiesta e ottenuta, ma al capitale ricevuto dovranno aggiungersi 4 fm.
ART. 56 COMMA 5
Il risultato di iC non potrà mai essere inferiore ad 1 FM.
DIVENTA
Il risultato di iC non potrà mai essere inferiore a 4 FM.
E LA TABELLA DIVENTA:
100 F.M. |
25% |
1° MESE |
10 giorni |
4 (1,38) |
104 |
30 giorni |
4,16 |
104 |
La società U.S. Pipì 2000, dopo la riunione del CDA, conferma il voto positivo alla revisione del regolamento.
Distinti Saluti
il D.S. Giuseppe Voci
Anche La società UFC Pukkiakka, dopo la riunione del CDA, conferma il voto positivo alla revisione del regolamento.
In merito alle formazioni consegnate nella sesta giornata si denotano alcune problematiche:
PICCIONI: Il sostituto di Caracciolo prestato ai Carogna viene comunicato via telefono alla società avversaria ed al presidente di Lega entro i termini regolamentari. Nessun problema regolamentare
CAROGNA: Alle ore 13:07 di Sabato 1 Ottobre vengono inviate le formazioni di campionato e Coppa di Lega.
Alle ore 17:39 viene inviata una nuova formazione di campionato (con Caracciolo in prestito dai Piccioni). Tale nuova formazione non ha valore anche per la Coppa di Lega, non essendo stato specificato in modo inequivoco ed essendo già regolarmente stata inviata una formazione valida per questa competizione.
PIPI': Le formazioni di campionato e coppa di Lega sono state inviate con un form non ufficiale (quello di sfantacalcio.com), ma essendo pervenute regolarmente ai destinatari via e-mail ed esssendo tale errore compiuto in buona fede, non si rileva Nessun problema regolamentare
GENOA - INTER RINVIATA, COME COMPORTARSI?
Il rinvio della gara tra Genoa e Inter, è un caso espressamente previsto dal nostro Statuto, all'art. 111 commi 3 e 4:
3. Qualora una o più partite - fino ad un massimo di cinque - della giornata calcistica, dovessero essere sospese o rinviate ( ), tutti i giocatori delle squadre in esame - tranne gli squalificati ( ) - verrebbero giudicati con un sei politico, escludendo dal conteggio eventuali bonus o malus maturati. I calciatori delle squadre che hanno invece regolarmente giocato, seguiranno le regole ordinarie.
4. Se una partita sospesa o rinviata dovesse essere recuperata entro le 72 ore dal rinvio, la stessa sarà considerata regolarmente omologata, attivando un processo di revisione dei risultati fantacalcistici che fossero stati già ufficializzati.
E' improbabile che la gara venga recuperata entro 72 ore, di conseguenza tutti i giocatori schierati, tranne gli squalificati, verranno giudicati con un sei politico.
MULTA DI DUE EURO AI GOLDEN BOYS
In merito alla undicesima giornata la mancata consegna della formazione da parte dei Golden Boys (violazione dell'art. 110 comma 1), nella gara esterna con i Porkis'98 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:
ART. 50 COMMA 1
Vittoria a tavolino ai Porkis'98: 3-0.
ART. 50 COMMA 2
In assenza di recidiva, applicazione di un'ammenda pari ad euro 2.
Il dirigente Roberto Majure è invece ammonito!
CAROGNA E GOLDEN BOYS, LE SANZIONI
In ordine al mancato invio della formazione, da parte di entrambe le società, nella gara Carogna - Golden boys,
il Giudice sportivo, letti gli atti, si determina per quanto di seguito riportato.
Per Carogna e Golden Boys violazione dell'art.50 comma 2 (Qualora nessuna delle due formazioni di una data gara sia da considerarsi valida o non pervenga affatto, la sanzione sarà la sconfitta a tavolino per entrambe le squadre e relativa ammenda);
Per i Golden Boys applicazione aggiuntiva dell'art. 48 comma 1 (Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alle società, nonché ai dirigenti e collaboratori delle società, ai soci e non soci che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione del presente Statuto e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura e nella medesima stagione fantacalcistica, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni) e comma 2 (Per i fatti che hanno comportato la punizione fantacalcistica della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica aggiuntivo).
In applicazione dei predetti articoli e delle sanzioni previste dall'art. 50 comma 3,
APPLICA
PER ENTRAMBE LE SOCIETA': sconfitta a tavolino per 0-3. Nulla dicendo la normativa in riferimento alle realizzazioni, in ottemperanza al principio del favor rei, ci si determina per 3 reti realizzate e tre subite a testa, ma senza nessun punto in classifica.
Ai CAROGNA l'applicazione dell'ammenda pari ad euro 2.
Ai GOLDEN BOYS l'applicazione dell'ammenda pari ad euro 3, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica.
A carico dei dirigenti della società Golden Boys (Stefano Russo, Daniele Russo e Roberto Majure) si applica inoltre l'art. 46 comma 1 lett. f (inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla Lif, con eventuale richiesta di estensione in ambito URFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito di Lega, indipendentemente dall'eventuale rapporto contrattuale), con le conseguenze previste dall'art. 46 comma 2 (del divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo di Lega e interlega; di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;di partecipare a riunioni con soci, dirigenti o collaboratori di società affiliate Lif o URFA e a svolgere operazioni di mercato).
Tale sanzione è immediatamente esecutiva e ha valore fino al prossimo 1 gennaio 2012.
In virtù di quanto previsto dall'art. 46 comma 3 e non essendo disposto il commissariamento:
L’inibizione non comporta in ogni caso il divieto di selezionare e consegnare la formazione o svolgere le attività di ordinaria amministrazione della propria società.
COMUNICATO DEL 9 GENNAIO 2012
In merito ai calciatori acquistati con riserva nel mercato del 6 gennaio c.a., dalle società UFC PUKKIAKKA e GOLDEN BOYS, rispondenti ai nomi di:
- Franco Vazquez;
- Eduardo Jesús Vargas Rojas;
si da atto che gli stessi sono stati confermati nel ruolo nel quale sono stati acquistati e sono quindi schierabili a partire dalla prossima gara.
In merito all'esposto denuncia presentato quest'oggi presso questo ufficio – a firma di Giuseppe Voci – alle ore 16:58 che qui si allega:
"Salve ragazzi, noto che durante il mercato si è proceduto ad acquistare tanti giocatori. Ma avrei qualche domandina:
1) I golden non erano stati esclusi dal mercato fino al 01.01.2012, ma quello che si è svolto è sempre un "recupero" di mercato quindi la squalifica sarebbe dovuta essere confermata, dato che in nessuna sessione è stata scontata tale squalifica.
2) Sono stati acquistati giocatori fuori dalle liste, ma si è presa una decisione durante la riunione? Non ricordo nessuna regola che prevedesse l'acquisto di giocatori che, solo per il sentito dire, potessero essere nominati durante l'asta. Le decisioni a posteriori potevano solo essere prese nei dubbi di ruoli da assegnare".
Si risponde:
Non si comprende bene a che titolo il dirigente Voci formuli tale interrogazione, essendo il presidente della sua società presente in sede di mercato e avendo partecipato alla spiegazione che – come da consuetudine consolidata – precede ogni riunione di lega.
Ad ogni modo, preso atto che il suo presidente non le ha saputo spiegare nulla, provvedo ad enucleare quanto segue:
1) La società Golden Boys ha scontato una sanzione afflittiva sia in termini pecuniari che di classifica, con sanzioni accessorie (e non principali) che prevedevano l'esclusione dal mercato fino alla data da lei correttamente indicata. La seduta di mercato successiva alla 12esima giornata (periodo di dicembre) non è stata certamente recuperata nella data del 6 gennaio 2012, essendo quest'ultima una seduta ordinaria già programmata e comunicata con largo anticipo a tutte le società, nonché calendarizzata sul sito web (lif.fantacalcioplu.com) come tutte le altre date. La sessione di Dicembre non fu rinviata, ma annullata perché l'asta andò deserta.
2) I calciatori acquistati fuori lista rientrano nella previsione statutaria di cui all'art. 87 comma 4.
I contratti erano stati infatti regolarmente depositati in lega in data antecedente alla seduta di mercato, come desumibile dal sito ufficiale della lega: CLICCA QUI.
Prima di tutto ringrazio il presidente per la celere risposta. Seconda, la richiesta di chiarimenti è nata sia dalla mia assenza e dal fatto che leggendo le vecchie mail gli stessi Golden erano ignari se partecipare o no a tale mercato e a cui nessuno ha risposto.
Per i giocatori acquistati non si era capito se era stato attribuito un ruolo provvisorio durante l'asta (cosa obbligatoria) oppure lo aveva assegnato direttamente il programma del sito.
Ps: tutto questo in veste di D.S. della Società degli U.S. Pipì 2000.
Ricordo che nella prima seduta mercato di inizio anno è stata consegnata ufficialmente una delega sottoscritta, registrata e protocollata del Presidente Majure che attribuiva al sottoscritto pieni poteri all'interno della Società.
Distinti Saluti il Direttore Sportivo e Presidente ad Interim Giuseppe Voci
Egr. Direttore Voci,
le mie perplessità in merito alla legittimazione del suo intervento - a cui tra l'altro ho ampiamente dato chiarimenti - non erano certamente riferiti alla presenza o meno di un mandato sottoscritto ad substantiam, bensì al fatto che il suo presidente era presente.
Che utilità può avere una delega a svolgere i poteri inerenti alla carica del presidente Majure, quando il presidente Majure - presente alla seduta - non ha avuto osservazioni da fare?
OGGETTO: 6 POLITICO PER TUTTI I CALCIATORI DI CATANIA - ROMA, SENZA CONSIDERARE NE' BONUS, NE' MALUS!
Il G. S., preso atto di quanto accaduto nella gara d'anticipo del 18esimo turno del campionato di Serie A Tim, tra Catania e Roma (leggi qui), in ottemperanza alle previsioni statutarie ed in particolare all'art. 111 ai commi 3 e 4,
(3. Qualora una o più partite - fino ad un massimo di cinque - della giornata calcistica, dovessero essere sospese o rinviate, tutti i giocatori delle squadre in esame - tranne gli squalificati - verrebbero giudicati con un sei politico, escludendo dal conteggio eventuali bonus o malus maturati. I calciatori delle squadre che hanno invece regolarmente giocato, seguiranno le regole ordinarie.
4. Se una partita sospesa o rinviata dovesse essere recuperata entro le 72 ore dal rinvio, la stessa sarà considerata regolarmente omologata, attivando un processo di revisione dei risultati fantacalcistici che fossero stati già ufficializzati),
e non avendo avuto notizie circa il recupero della gara entro i termini prescritti,
Si determina per come in oggetto!
La società Piccioni è deferita
all'autorità competente per violazione di norme statutarie con riferimento al prestito temporaneo (art. 96) alla società Carogna.
La violazione consiste nell'aver optato per un recesso unilaterale dall'accordo.
Di fatti, la società Carogna si è vista obbligata a restituire il calciatore su richiesta esplicita della società Piccioni, la quale aveva carenza di centrocampisti.
La violazione riguarda l'art. 96 comma 11 delle disposizioni statutarie:
"Il prestito temporaneo si perfeziona con l’accordo delle due parti, il pagamento del corrispettivo – a meno dell’ipotesi prevista dal comma 7 – sempre pari ad 1 fm, e lo schieramento del calciatore prestato - tra i titolari o tra le riserve - nella formazione ufficiale consegnata. Se il calciatore non viene schierato il prestito non ha alcuna efficacia e non produce effetti. Tale accordo è infatti compreso nella categoria dei contratti onerosi, poiché una società si obbliga a conseguire una prestazione in cambio di un corrispettivo, a differenza dei contratti gratuiti nei quali la prestazione di uno dei due contraenti non ha per scopo il conseguimento di un corrispettivo".
Al comma 13 è prevista una delle ipotesi spcifiche di risoluzione: "Qualora l’intera giornata venisse rinviata o comunque qualora si verifichi una condizione tale da rendere possibile di modificare successivamente all’orario prestabilito la formazione già consegnata, i prestiti – anche se già ufficializzati - non possono ritenersi più validi, a meno che le stesse società non decidano di rinnovare l’accordo e lo stesso sia ancora possibile", ma tale ipotesi non è quella attuale.
L'articolo 100 menziona le ipotesi di nullità e annullabilità del contratto e non si ravvisano vizi, anzi al comma 8 lettera e si legge: "e) L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dallo Statuto" ed è evidente la tutela del contraente debole: la società Carogna.
Le ipotesi di risoluzione sono invece contmplate nell'art. 101 commi 4 ss..
L'unica ipotesi si ravvisa nel comma 4 lett. c: "la risoluzione per impossibilità sopravvenuta".
Spetta alle due società depositare memorie o documenti atti a dimostrare le proprie ragioni.
martedi prima dell'inizio di parma juve vengo contattato da pigi il quale mi chiede un centrocampista, data l'abbondanza gli dico che posso prestare hernanes tuttavia potrebbe servirmi nel caso in cui la o le partite venissero rinviate, quindi nel momento in cui la mia abbondanza nel centrocampo fosse venuta meno.
le formazioni vengono dunque consegnate ma rimangono pur sempre consegne temporanee e modificabili dal momento che l'orario di consegna slitta prima alle 18.00 del giorno seguente e poi alle 20.45 dello stesso giorno, il che mi consente, anzi mi obbliga a riconsiderare le esigenze nello schieramento dato il rinvio di altre partite a seguito delle quali la mia squadra perde le prestazioni di ben 4 centrocampisti (krasic, jovetic, moralez e palacio).
a causa delle mutate esigenze ricontatto pigi e il discorso è più o meno il seguente "pigi a causa dei rinvii sono rimasto senza centrocampisti, quindi mi servirebbe hernanes, posso riprenderlo? / si ok prendilo / ok lo comunico a domenico al posto di hernanes chi ti faccio mettere? / hemmm mettimi un 6 politico / ok se percaso non hai un 6 politico da schierare ti presto io krasic che è 6 politico ok? / ok ciao / ciao, contatto domenico e gli dico dei cambi."
e poi ho mandato un messaggio privato su facebook per illustrare i cambi e il perchè dei cambi.
Questo è quanto, ora, premesso che ho specificato in seguito che se la cosa non era prevista dal regolamento avrebbero fatto fede le formazioni precedentemente consegnate, premesso che a mio avviso l'ufficialità irrevocabile di un prestito (non essendo sottoscritto su cartaceo) è data dall'inizio delle partite nel momento in cui il prestito è confermato da entrambe le società e il calciatore viene schierato e di conseguenza diventa ufficiale anche il versamento del fantacredito previsto, e considerato quanto enunciato nel sopraccitato comma 13 art 96 (qualora si verifichi una condizione tale da rendere possibile di modificare successivamente all’orario prestabilito la formazione già consegnata, i prestiti – anche se già ufficializzati – non possono ritenersi più validi, a meno che le stesse società non decidano di rinnovare l’accordo e lo stesso sia ancora possibile), a me pare palese la fattibilità della cosa, infatti l'ho fatto nella convinzione assoluta che fosse possibile, nel senso che anche se non ricordavo l'articolo, per ragioni ovvie davo la cosa per scontata.
a questo aggiungo una considerazione personale, così facendo si rischia di perdere il senso del gioco, quell'aspetto prettamente ludico su cui lo statuto stesso si fonda, con questo non voglio dire "fottiamocene delle regole" ma ci sono regole e ci sono cavilli dalle più svariate interpretazioni. è ovvio punire chi falsa il campionato, chi imbroglia in modo svariato, chi viola gravemente lo statuto, ma è contro lo statuto stesso andare a discutere su una fesseria del genere secondo me, e sottolineo secondo me.
posso menzionarvi un'altro episodio per spiegarvi cosa intendo? nel mercato di inizio stagione chiesi un prestito nel giorno stesso dell'asta che non mi fu concesso, io quando fui banchiere passai sempre sopra a piccolezze del genere considerando che 100 fm chiesti un giorno prima o un giorno dopo non possono cambiare l'esito di un'asta, allo stesso modo di come non si dovrebbero accennare trattative durante un'asta, però di fatto lo facciamo sempre.
ecco io direi, sorvoliamo finchè si parla di fesserie, sennò rischiamo di non divertirci più.
Se i fatti sono andati così la questione è un cavillo, ben diverso se presti un giocatore ad una squadra e a 5 min dalla partita gli dici che deve ridartelo non dandogli la possibilità di modificare la formazione o peggio ancora non consentendogli di rivolgersi ad altri per il prestito.
Giusto per spiegare che non è affatto un cavillo e che se le regole ci sono vanno rispettate.
Detto questo, aspetto la conferma dei Carogna.
Perché se questi sono i fatti, il ricorso dei Piccioni può considerarsi accolto!
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
Alla luce della memoria difensiva depositata dalla società AS Piccioni e delle sommarie informazioni raccolte dopo aver escusso la società Carogna e con il parere favorevole della Procura, il Giudice Sportivo delibera quanto segue:
Nessuna irregolarità è stata riscontrata nella condotta della società As Piccioni, la quale ha fatto corretta applicazione della procedura descritta nel comma 13 dell'art. 96 dello Statuto.
SANZIONE A CARICO DEI CAROGNA
In ordine al mancato invio della formazione, da parte della società Carogna Group 1996, in occasione della gara Carogna – Golden boys della 23esima giornata del campionato LIF,
il Giudice sportivo, letti gli atti, si determina per quanto di seguito riportato:
Violazione dell'art.50 comma 1 (Tutte le formazioni consegnate oltre l’orario stabilito, non saranno ritenute valide e la conseguente sanzione sarà la vittoria a tavolino (3-0) per la squadra avversaria, oltre al pagamento di una ammenda prelevata da una parte della quota di fiducia versata dalla società. Identica sanzione è prevista nel caso in cui non pervenga affatto la formazione);
Per i dirigenti Pierluigi Notarianni e Daniel D'Amico - per responsabilità diretta - ed alla stessa società applicazione aggiuntiva dell'art. 48 comma 1 (Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alle società, nonché ai dirigenti e collaboratori delle società, ai soci e non soci che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione del presente Statuto e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura e nella medesima stagione fantacalcistica, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni) e comma 2 (Per i fatti che hanno comportato la punizione fantacalcistica della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica aggiuntivo).
In applicazione dei predetti articoli e delle sanzioni previste dall'art. 50 comma 3,
[u]
La sconfitta a tavolino per 0-3.
L'applicazione dell'ammenda pari ad euro 3, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica.
A carico dei dirigenti della società Carogna si applica inoltre l'art. 46 comma 1 lett. f (inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla Lif, con eventuale richiesta di estensione in ambito URFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito di Lega, indipendentemente dall'eventuale rapporto contrattuale), con le conseguenze previste dall'art. 46 comma 2 (del divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo di Lega e interlega; di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;di partecipare a riunioni con soci, dirigenti o collaboratori di società affiliate Lif o URFA e a svolgere operazioni di mercato).
Tale sanzione è immediatamente esecutiva e ha valore fino al prossimo 11 Marzo 2012.
In virtù di quanto previsto dall'art. 46 comma 3 e non essendo disposto il commissariamento:
L’inibizione non comporta in ogni caso il divieto di selezionare e consegnare la formazione o svolgere le attività di ordinaria amministrazione della propria società.