I 150 anni dell’unità d’Italia si festeggiano domani, qualche anno prima del 1861, esattamente nel 1848, più o meno nello stesso periodo (18-22 marzo) un’insurrezione popolare per liberarsi dal dominio austriaco entrò nella storia: le 5 giornate di Milano.
A distanza di 161 anni, il dominio del Milan, viene messo a repentaglio per la squalifica di Ibrahimovic (3 giornate).
Si è discusso molto di quella “manata” che è costata il rosso contro il Bari.
Al di là del fatto che, a parere del sottoscritto, avendo rivisto più volte il video, prima di colpire Marco Rossi la mano di Ibra si chiude e trattasi quindidi pugno e non di manata, va da sé che così è stata però valutata dall’arbitro, che non ha esitato a segnalarla come condotta violenta anche s priva di conseguenze lesive (art. 19.4, lett. b CGS).
Detta altrimenti, la condotta è violenta come il pugno rifilato da Chivu, ma costa il minimo previsto dal codice perché una cosa è mirare al volto, come fatto dall’interista, altra è mirare al costato.
Detto questo, ho sentito tante “fregnacce” nei vari programmi che hanno cercato di spiegare il tema.
Chi diceva che la sanzione minima era una giornata, chi si sforzava di abbozzare il massimo di tre.
Faccio chiarezza: non è una prova tv. Tutto dipende dal referto del direttore di gara.
Questo viene letto dal Giudice sportivo che applica queste possibili soluzioni:
b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti;
c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta.
Quindi da 3 a 5 o più giornate. Dove sarebbe il minimo di una o due giornate?
Preventivabile solo in caso di condotta antisportiva (1 giornata) o gravemente antisportiva (2 giornate).
Per definizione esemplificativa:
condotta antisportiva: Riguarda il cosiddetto fallo grossolano. Di solito porta all’ammonizione, sono rari i casi di rosso: Un difensore che para con le mani un gol fatto, giusto per fare un esempio.
condotta gravemente antisportiva: E’ un atto inidoneo a evocare violenza, non destinato a causare danno grave all’avversario.
condotta violenta: Un calciatore si rende colpevole di condotta violenta se, in mancanza di alcuna contesa per il pallone, usa vigoria sproporzionata o brutalità nei confronti un avversario. Falli, atti o gesti che arrechino o tendano ad arrecare un danno fisico a chicchessia.
A voi le deduzioni. In attesa di Ros per la parte regolamentare, visto che su quella codicistica, a mio avviso, ci sono pochi dubbi.
A me sembrerebbe poco edificante per lo “stile Milan”, un eventuale ricorso.
La speranza è che segua gli esempi di Inter e Roma e non quello del Napoli, anche se nelle ultime ore si profila esattamente il contrario.
Metro di giudizio identico anche per Radu (per avere, a giuoco fermo, colpito un calciatore avversario con una testata alla fronte, senza conseguenze lesive; infrazione rilevata da un Assistente) e Galloppa (per avere colpito volontariamente “a gamba tesa” il petto di un avversario).
Ci sono delle variabili però. La segnalazione di Radu non è nella diretta percezione dell’arbitro, mentre nel caso di Galloppa quel “a gamba tesa” messo tra virgolette, evita problemi in caso di ricorso. Perché se fosse gamba tesa non ci sarebbe contatto, per definizione regolamentare, si è trattato invece di un “colpire un avversario”.
Anche qui, però, chiedo il supporto di Ros, essendo questione regolamentare e non codicistica.
Infine, tralasciando il ridicolo ricorso laziale per il laser negli occhi di Muslera, cercherò di spiegare la mancata squalifica a Matuzalem.
La prova tv c’è stata, giustamente, ma anche un vizio di comunicazione tra procura è ufficiali di gara.
Si legge infatti: “L’Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare, precisando al riguardo, con mail
pervenuta alle ore 15,59 odierne su richiesta di questo Ufficio, “non avendo visto e rilevato nulla, chiedevo, via auricolare, al mio IV ufficiale di gara sig. Antonio Damato cosa fosse successo e lui mi riferiva che Matuzalem, involontariamente, prendeva sul viso Totti con un piede. Per queste motivazioni non sono stati presi provvedimenti disciplinari”.
Se l’arbitro ha visto, la sanzione a seguito di prova tv non può essere applicata.
Ma non è per questo che Matuzalem non è stato squalificato:
“Effettivamente – si legge – il gesto compiuto dal calciatore laziale, di accentuata potenzialità lesiva per l’energia impressa nell’appoggiare il piede al suolo, non consente di esprimere, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, un giudizio certo circa l’intenzionalità lesiva, che connota la “condotta violenta”. La dinamica del movimento, nella concitazione dell’iniziale contrasto e del successivo
“scavalcamento” del corpo al suolo per raggiungere il pallone, può suffragare in egual misura contrastanti valutazioni circa l’effettiva volontà di calpestare il volto dell’avversario“.
In questi casi si dice: in dubio pro reo!
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